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Le leggi contro il lusso nel Cinquecento
Di Michele da Caprile
 
Lo studio delle leggi che colpivano il lusso ha avuto una vigorosa ripresa, negli ultimi anni, perché questo tipo di fonti offre fondamentali stimoli di ricerca per la storia della società e della cultura materiale. In questo breve approfondimento indagheremo le caratteristiche che ebbero nella Pisa del XVI secolo.
 
 
 
 
Contro le “immoderate et superflue spese che si fanno”
Le leggi suntuarie nella Pisa del Cinquecento.


“Li Magnifici Priori della citta di Pisa (..) considerando le immoderate et superflue spese che si fanno nella detta citta et suo contado, cosi circa il vestire et abbigliamenti, come in diversi atti di nozze, conviti, visite et altro, et che molte persone si sforzano fare piu di quello che si riguarda el decoro, stato, conditione, et poter loro, statuirno di eleggiere sei de loro cittadini quali havessino pienissima authorità di far tale moderatione et correggere le dette superflue spese..”. Con questa forte premessa, esordisce la “Prammatica” del 1563. Lo studio delle leggi suntuarie, ovvero di quelle norme che intendevano colpire il lusso, ha avuto una vigorosa ripresa, negli ultimi anni, perché questo tipo di fonti offre fondamentali stimoli di ricerca per la storia del costume, del diritto, della società e della cultura materiale. In questo breve approfondimento indagheremo le caratteristiche che ebbero nella Pisa del XVI secolo.




Infatti, benché le leggi contro il lusso siano di origine antichissima, com’è noto, proprio nella società di Antico Regime raggiunsero la massima frequenza e la massima diffusione, rappresentando uno specchio fedele della composizione della società europea del tempo e delle sue dinamiche interne. Le norme suntuarie sono state definite “breviari dei segni della distinzione sociale” perché in una società fortemente gerarchizzata ed aristocratica, quale quella di Antico Regime, l’abito aveva la funzione di mostrare, senza equivoci, la posizione sociale di chi lo indossava. Le “Prammatiche” prodotte dai legislatori degli stati europei, regni o repubbliche che fossero, miravano a far coincidere realtà ed apparenza, gerarchie sociali a gerarchie delle apparenze. Nel XVI secolo, lo sviluppo economico, dei commerci, la diffusione del benessere e perciò l’aumento del consumo di abiti, si tradussero in una maggiore articolazione sociale e in una minore rigidità delle barriere tra ceti. Per questa ragione, la nobiltà reagì codificando leggi che limitavano lo sfarzo e l’ostentazione della ricchezza al possesso di un elevato ed antico rango sociale, cercando di escludere dai privilegi i nuovi ricchi, cioè i mercanti ed i rentiers che aspiravano, essi pure e spesso con successo, ad entrare nell’aristocrazia. Uno dei cardini di quella struttura sociale, infatti, era costituito dall’onore, un insieme di convenzioni e norme di comportamento, dalla cui accettazione dipendeva il mantenimento dello status privilegiato dei nobili. Tutto ciò, naturalmente, aveva un costo: la salvaguardia del prestigio attraverso un elevato tenore di vita comportava un altrettanto elevato consumo di beni e di servizi di lusso, fatto che costringeva molti nobili ad indebitarsi ed a ricorrere agli usurai con l’effetto di ridursi, spesso e rapidamente, in miseria. D’altro canto, la loro rovina era la fortuna dei nuovi ricchi borghesi che ne acquisivano lo status.
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La frequenza delle prammatiche che, nell’Europa del tempo, furono emanate per contrastare l’interscambio sociale, indica, al tempo stesso, la loro inefficacia nell’imbrigliare le dinamiche sociali ed evidenzia, ancor più, quanto fosse ingenuo il tentativo di cristallizzare il continuo mutamento delle fogge degli abiti con descrizioni, pur minuziose, di quelli che erano ammessi o proibiti. Come vedremo, le limitazioni colpivano anche i funerali, divenuti, anch’essi, dispendiose e sfarzose occasioni per mostrare il proprio rango sociale.
Le norme suntuarie deliberate a Pisa nel corso del ‘500 rispecchiano quanto abbiamo spiegato sinora, indicandoci come si esprimevano i fenomeni sociali che abbiamo evidenziato, in riva all’Arno. Molto rivelatore è questo brano, estratto da una disposizione dei Priori pisani, emanata nel 1547, in cui si descrivono i cittadini pisani di allora come “spinti dalla ambitione mondana, et dalla concorrentia l’uno dell'altro, fatigandosi più che le proprie facoltà no’ comportano..” Anche nel nostro caso, la eccessiva frequenza misura la scarsa efficacia: nell’arco di meno di cinquanta anni furono emesse ben sei prammatiche sul vestire e sui comportamenti da tenere in società, nel 1514, 1515, 1522, 1531, 1547, 1563. Si legge, infatti, nella disposizione del 1531: “Veduto et considerato li Magnifici Priori (…) che altre volte per iuste cause mossi (…) come da certo tempo in qua, la dicta leggie (quella del 1522, n.d.r.) et provisione, parte per la sua strecteza et parte per la guerra et peste suta (verificatasi, n.d.r) in Pisa, non ha fatto quello effecto per il quale fu facta et ordinata, anzi dedirecto il contrario et causato di fare assai il più inutile spese che non si faceva prima...”. Possiamo distinguere in due tipologie principali i motivi che sottendevano a queste norme: ridurre lo spreco, specialmente in periodi di carestia; preservare, attraverso il consumo, i privilegi delle famiglie che detenevano il potere. Nel primo caso, l’esigenza di diminuire le spese superflue, oltre che a rispondere ai dettami della morale cattolica, era stimolata dalla preoccupazione che non si indebolissero i principali contribuenti dello stato e, al contempo, che non si diffondessero i prestiti usurari. Nel secondo caso, l’utilizzo strumentale delle prammatiche, per gli scopi che abbiamo visto, diviene palese e preponderante soprattutto nei regolamenti del 1547 e del 1563. Le limitazioni all’uso colpivano principalmente gli indumenti femminili, se confezionati con tessuti costosi e pregiati: sete, velluti, damaschi, magari frammisti ad oro ed argento, ma anche le perle e le altre pietre preziose. “Che non possino ditte donne di qualsivoglia eta, si siano grandi et piccole, maritate o non maritate, portar perle vere o false”, si ingiunge nella prammatica del 1514. “Imprima che nissuna donna Pisana, di qualsivogli grado, Parentela et condictione si sia, et di qualsivogli eta, excepto moglie di doctori et chavallierj, possa ne debba usare ne portare sorta alcuna di veste di velluti (.
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.) a nissuna donna sia licito ne possi portare nessune collane di argento, di oro o di rame”, si spiega in quella del 1531. La distinzione tra donne nubili o sposate, frequente anche nelle leggi pisane, non è casuale: il matrimonio era l’istituto mediante cui, assai spesso, si impostavano le alleanze e si distribuivano le ricchezze, attraverso le doti. Invece, l’esenzione riservata alle consorti dei cavalieri e dei dottori, cioè di coloro cui era riservato l’accesso a funzioni elevate nel governo comunale, quali il cancelliere ed il tesoriere, contenuta nel passo riportato, rivela il tentativo dell’elite al potere in Pisa di preservare il proprio status e la propria immagine pubblica. Questa azione era tesa a frenare una evidentemente crescente mobilità sociale, probabilmente indotta dalla politica dei Medici che, attraverso una serie di misure, quali ad esempio sgravi fiscali, favorì l’insediamento di manifatture di lana, seta, tele.




Nelle disposizioni, sempre più dettagliate col tempo, si percepisce in modo chiaro, a mio avviso, lo scontro tra le famiglie che fin dalla seconda repubblica (1494-1509) occupavano i posti chiave del governo cittadino: Papponi, Della Chiostra, Griffi, Del Tignoso, Rosselmini ed altre, i cui membri troviamo costantemente tra i Riformatori e tra i Priori che stilavano ed approvavano le norme contro il lusso, ed i nuovi ricchi che contendevano loro il potere. Chi usciva sconfitto dalla competizione era condannato alla miseria. Infatti, nella “Prammatica” del 1547 i Riformatori deplorano “quei citadini e’ quali, spinti dalla ambitione (…)sono astretti ogni di piu, co’ lor grandissimo dampno et perdita, discoprire et far note le loro miserie.”Ancora più chiara quella del 1563 che stigmatizza quelli che “si sforzano fare piu di quello che si riguarda il decoro, stato, conditione et poter loro.” In questa disposizione suntuaria, le limitazioni comprendono non solo l’abbigliamento, ma anche le spese fatte per i matrimoni ed i conviti: “Nel tempo che lo sposo va a toccar la mano alla sposa, sia solo premisso porgere una sol volta confetioni ordinarie nostrate (nostrali, Ndr) (..) e una sol volta di pastami che non siano pieni di zucchero, e la sposa stando in casa del padre non possa in modo alcuno dare o far dare, porggiere o far porggiere collatione di alcuna sorte alle persone che la visitano…” La parte più interessante di questa disposizione è quella in cui i legislatori codificano le classi sociali e modulano le loro capacità di consumo. Al livello più alto pongono “quelli che haranno riseduto o essi o loro antecessori riseggano o risederanno nell’officio del priorato” e che “per XXV anni continui non habbino esercitato arti minori” che sono minuziosamente elencate: “vaiai, coiai,beccai, fabbri, maniscalchi, magnani, spadai, muratori, fornaciari, legnaiuoli, dipintori,fornai, hosti,vinattieri, calzolai,zoccolai, ciabattini, sarti, casciaiuoli, pizzicagnoli,funaioli, bastai, sellai, vetrari, carthulai, matrasai, cimatori, tenitori, texandoli,barbieri, mugnai.
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”. Alle famiglie che abitualmente gestivano le arti e le cariche maggiori, in base queste condizioni, erano imposti i divieti più blandi. Ad un livello intermedio, i riformatori inseriscono le famiglie che non avevano mai raggiunto il priorato, pur avendo ricoperto incarichi pubblici di prestigio. Infine, al gradino più basso, sono lasciati i contadini, i quali, con poche deroghe, devono vestirsi prevalentemente di panno: “Le donne contadine maritate e non maritate, habitanti nel contado e che i padri o mariti delle quali non habbin conseguito la civiltà (cioè la cittadinanza pisana, Ndr) possin vestire di panno…”. Le disposizioni, invece, non riguardavano in alcun modo: “i doctori cavalieri di qualunque ordine e religione, capitani, cortigiani e gentilhomini stipendiati di Sua Eccellenza Illustrissima (il granduca, Ndr) o suoi Illustrissimi figliuoli, così per le persone loro, come per le lor donne e li descritti nella militia di Sua Eccellenza.” Questa prammatica contiene anche un'altra disposizione assai sintomatica: esclusivamente ai consoli dell’arte della seta è, infatti, demandata l’interpretazione, “secondo l’occorentia”, delle clausole. Evidentemente questa corporazione aveva acquisito un forte potere economico e, quindi, anche politico, al tempo. Le pene riservate ai trasgressori, così come nelle precedenti leggi, sono assai severe: 25 ducati d’oro per ogni violazione. Per valutarne la durezza, si pensi che il Cancelliere dei Priori, che svolgeva funzioni simili a quelle di un odierno segretario comunale, riceveva un salario base di 10 lire al mese e che un ducato equivaleva a sette lire!
Come ho accennato prima, i regolamenti contro il lusso colpirono, a Pisa come in altre realtà, anche un altro aspetto importante della vita cittadina, cioè l’organizzazione dei funerali. Nell’Archivio di stato sono conservate due “Provvisioni”, una del 1523 e l’altra, priva di data, ma emanata molto probabilmente nel terzo decennio del Cinquecento. Anch’esse avevano lo scopo di ridurre le “immoderate spese”, ponendo, ad esempio, un limite nel numero e nel peso delle torce utilizzate durante le funzioni, oppure fissando un tetto al numero di religiosi che potevano presenziare al rito.


Michele da Caprile
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